Imposte

Beni anti-covid, integrazione della fattura senza Iva per gli acquisti intra Ue

L’esenzione si può desumere da un passaggio della Commissione Ue del 3 aprile 2020

di Benedetto Santacroce

Aliquota Iva zero con diritto a detrazione fino al 31 dicembre 2020 e poi applicazione del 5% per le cessioni di una serie di beni, definiti dalla norma che sono dirette al contenimento e la gestione dell’emergenza Covid-19. Questa è la soluzione scelta dal Governo italiano che abbraccia solo in parte la lista dei beni (ben più lunga) proposta dall’Ue con due lettere del 26 marzo e 3 aprile 2020 per ridurre il carico Iva sulle specifiche transazioni.

Questa scelta più che condivisibile e auspicata da tempo ha l’effetto di escludere sia sul lato attivo delle cessioni che sul lato passivo della detrazione l’impatto Iva su beni che sono da considerarsi fondamentali per il contrasto Covid-19.

Entrando nel dettaglio della disposizione la stessa si muove su due direttrici la prima emergenziale e la seconda a regime.

Per entrambe le direttrici individua un unico elenco di beni che va dai ventilatori polmonari alle mascherine chirurgiche, dai termometri alla strumentazione per la diagnostica per Covid 19.

La fase emergenziale
Per quanto riguarda la fase emergenziale la norma dispone, fino al 31 dicembre 2020, un’esenzione totale per le cessioni dei predetti beni e il pieno diritto alla detrazione dell’imposta pagata sui relativi acquisti e sulle connesse importazioni. Per il lato attivo la regola è molto ampia perché supera di fatto i limiti soggettivi che invece sono imposti dall’articolo 10, n. 12 e 13, del Dpr 633/72. Sul lato passivo la detraibilità è piena su acquisti e importazioni.

Nulla viene detto per gli acquisti intracomunitari su cui la posizione della Commissione europea nella lettera di orientamento del 3 aprile consente, comunque, un’interpretazione favorevole. In effetti, l’esenzione per gli acquisti intracomunitari non può discendere dal dettato dell’articolo 140 della direttiva Iva (2006/112/Ce) che ha lo scopo di rendere esenti le operazioni intracomunitarie, quando le operazioni di importazione o gli acquisti nazionali sono in ogni caso e potremmo dire in via ordinaria esenti (la reciprocità è stata ampiamente interpretata dalla Corte di giustizia cause C-144/13, C154/13 e C 160/13).

Comunque, la loro esenzione, nel caso di specie, può essere desunta da un passaggio della lettera di Bruxelles del 3 aprile 2020 con cui la Commissione sottolinea che l’esenzione ovvero l’aliquota ridotta sulle transazioni nazionali e intracomunitarie è possibile in relazione al fatto che attualmente è giacente presso il Consiglio una proposta per rendere liberi gli Stati nell’applicazione di aliquote ridotte o nulle. In particolare, la Commissione sottolinea (come già evidenziato nella sua comunicazione 2016 – piano di azione Iva) che non inizierà alcuna procedura d’infrazione fino a che la proposta di liberalizzazione è pendente.

Pertanto si ritiene che i soggetti che effettueranno degli acquisti intracomunitari potranno integrare la fattura di acquisto senza imposta in base alla disposizione in questione.

La scelta a regime
La norma, oltre a regolamentare la fase emergenziale si occupa anche di disciplinare le stesse cessioni a regime, imponendo sulle cessioni dei relativi beni un’aliquota ridotta del 5 per cento.

La scelta che soffre delle medesime limitazioni sopra espresse per gli acquisti intracomunitari ha il pregio di intervenire con un’aliquota ridotta in linea con i limiti quantitativi fissati dalla direttiva Iva, anche se, in buona parte incompatibile con le voci dell’allegato III della direttiva stessa. Proprio in relazione all’allegato III si sottolinea, ad esempio, l’incompatibilità per l’aliquota ridotta sui dispositivi di protezione individuale.

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