Detrazione Iva sui finanziamenti pubblici erogati per prestazioni
La risposta a interpello 188: fuori campo i finanziamenti se configurano soltanto movimenti di denaro
I contributi, comunitari e nazionali, ricevuti per l’acquisto di un supercalcolatore da parte di una impresa comune (joint undertaking) nata da un partenariato pubblico-privato non sono rilevanti Iva e Ires in quanto mere movimentazioni di denaro per il tramite di un consorzio che solo successivamente ne assume la gestione. Sono invece corrispettivi in campo Iva e allo stesso tempo contributi in conto impianti e in conto esercizio rilevanti Ires, le altre somme versate al consorzio nell’ambito di un rapporto a prestazioni corrispettive disciplinato dal codice dei contratti pubblici, finalizzate all’approntamento di un’area «Tecnopolo» e alla gestione e funzionamento del supercomputer, anche se in parte si potrà applicare il regime di non imponibilità Iva in base all’articolo 72 del Dpr 633/1972 e spetterà la piena detraibilità Iva sugli acquisti in capo allo stesso consorzio.
Molto articolata la domanda e conseguentemente la risposta all’interpello 188 del 15 giugno 2020 da parte dell’agenzia delle Entrate che si basa su alcuni presupposti interpretativi lineari, se distintamente assunti in relazione ai due profili, Iva e Imposte sui redditi, con alcune peculiarità in merito alla natura contributiva Ires delle somme di cui è prevista la fatturazione.
La gestione dell’Iva
Viene riaffermata la linea tracciata dalla giurisprudenza unionale (Corte di giustizia, C-544/16, punti 36 e 37) e la prassi nazionale (circolare 34/E/13) secondo la quale la qualificazione di una erogazione quale corrispettivo ovvero quale contributo deve essere individuata innanzi tutto in base a norme di legge, siano esse specifiche o generali, nonché a norme di rango comunitario o tramite ricorso a criteri suppletivi. Nel caso specifico gli accordi di partenariato per l’acquisto del supercalcolatore con la contribuzione destinata all’impresa comune e la fonte comunitaria escludono la presenza di un obbligo di dare, fare, non fare o permettere, cioè di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive, rimandando ad una mera erogazione di denaro esclusa da Iva in base all’articolo 2, comma 3, lettera a) del Dpr 633/1972.
Invece sussiste rilevanza Iva nei finanziamenti al consorzio per l’approntamento dell’area «Tecnopolo» e per la gestione e funzionamento del supercalcolatore, versati in parte dal ministero, per il tramite di un ente di ricerca in partenariato, in questa parte imponibili Iva aliquota ordinaria, e dalla stessa impresa comune, in questa parte non imponibili articolo 72, comma 1, lettera c), del Dpr 633/1972 (articolo 18 del regolamento Ue 1488/2018), a valere su fondi comunitari Horizon2020). L’Iva sugli acquisti effettuati dal consorzio resta detraibile (circolare 20/E/2015).
Profili Ires
La classificazione agli effetti delle imposte sui redditi riguarda solo i contributi, anche se fatturati ai fini Iva all’erogante, che si riferiscono all’approntamento dell’area «Tecnopolo», che ospita il supercalcolatore, e alla gestione e funzionamento di quest’ultimo: sono, rispettivamente, contributi in conto impianti e in conto esercizio, articolo 85, comma 1, lettera g) del Tuir.