Imposte

Liti fiscali nella Ue, la «direttiva Map» taglia i tempi delle procedure Apa

Le disposizioni sulle procedure amichevoli, recepite dal Dlgs 49/20, possono estendersi agli accordi preventivi

di Massimo Bellini e Enrico Ceriana

La direttiva Ue 2017 /1852 per la risoluzione delle controversie fiscali tra stati membri potrebbe essere applicata anche agli accordi preventivi Apa (advance pricing agreement) bilaterali e multilaterali. È quanto emerge dal Dlgs 49 del 10 giugno 2020, che ha recepito in Italia le disposizioni sulle procedure amichevoli.

Gli Apa bilaterali e multilaterali sono regolati dall’articolo 31-ter del Dpr 600/73 che rimanda ai trattati contro le doppie imposizioni. Le disposizioni sono desunte dall’articolo 25, comma 3, del modello di Convenzione Ocse, secondo cui le autorità competenti degli Stati contraenti fanno del loro meglio per risolvere le questioni sull’interpretazione o applicazione della convenzione e possono consultarsi per risolvere i casi non previsti dalla convenzione stessa. Possono essere oggetto di Apa i metodi di calcolo dei prezzi di trasferimento, questioni riguardanti l’esistenza e l’attribuzione del profitto alle stabili organizzazioni e l’applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti dividendi, interessi, royalties ed altri componenti reddituali.

Una possibile accelerazione
Secondo le statistiche più aggiornate del Joint transfer pricing Forum dell’Unione europea, alla fine del 2018 il tempo medio richiesto in Italia per la conclusione di accordi preventivi bilaterali e multilaterali con altri paesi Ue era di 51 mesi. I dati sono in linea con molti altri paesi Europei quali ad esempio Regno Unito (55 mesi) e Germania (52 mesi).

La direttiva 2017 /1852 potrebbe rappresentare lo strumento utile per accelerare e dare tempi certi ad Apa bilaterali e multilaterali tra Stati membri. Il Dlgs 49/2020 di recepimento stabilisce infatti le norme relative alle procedure amichevoli (Map, mutual agreement procedure) o ad altre procedure di risoluzione delle controversie nell’Unione europea che derivano dall’interpretazione e dall’applicazione degli accordi e delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (articolo 1). In aggiunta – secondo quanto previsto dall’articolo 3 – l’istanza di apertura della procedura amichevole dev’essere presentata entro tre anni dalla data dell’«atto o altro documento equivalente ovvero dalla data in cui è stato adottato il provvedimento o si verifica la misura che potrebbe originare la questione controversa».

I motivi dell’inclusione
L’evento che giustifica l’apertura della procedura sarebbe l’istanza di attivazione dell’Apa. Considerato che, come previsto dall’articolo 31-ter del Dpr 600/73, gli Apa bilaterali e multilaterali sono gestiti con le procedure amichevoli, non si vede perché non debbano rientrare nel campo di applicazione del decreto. Peraltro, se il Dlgs 49/2020 non si applicasse, in futuro sarà applicabile la procedura di Map prevista dalla rilevante convenzione come modificata dal multilateral instrument (Mli) una volta ratificato, che prevede - in via generale e salvo le peculiarità specifiche - la clausola arbitrale con vari Stati europei e non.

Applicandosi il Dlgs 49/2020, se le autorità competenti non riuscissero a trovare un accordo entro due anni dall’istanza di Apa, scatterebbe la fase arbitrale che dovrebbe teoricamente concludersi nell’arco di un anno. L’Apa sarebbe pertanto portata a termine in un periodo massimo di tre anni. Si noti che le disposizioni del decreto prevedono anche la possibilità di fare ricorso o di istituire una commissione arbitrale contro un eventuale diniego delle Entrate all’ammissione alla procedura amichevole per la risoluzione dell’accordo preventivo. Tuttavia, sarebbe auspicabile che una conferma della possibilità di applicare la direttiva nel caso in esame arrivasse da una decisione presa di concerto da tutti gli Stati membri. Il Dlgs 49/2020 si potrebbe applicare non solo alle istanze di apertura di Apa bilaterali o multilaterali, ma anche alle istanze di rinnovo o modifica delle stesse.


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