Adempimenti

Pagamenti tracciabili: check up delle spese con detrazione al 19%

La dichiarazione dei redditi 2021 vedrà l’esordio delle nuove regole sul bonus: meglio farsi trovare preparati

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di Stefano Sirocchi

Tra le principali novità della dichiarazione dei redditi 2021, vista anche l’ampia platea dei soggetti interessati, ci sono le regole sulle spese detraibili al 19%, che dal 1° gennaio scorso devono essere pagate con mezzi tracciabili. La piena detrazione, inoltre, riguarda solo i contribuenti con reddito complessivo fino a 120mila euro; mentre per gli altri è prevista una riduzione, o il completo disconoscimento se il reddito supera i 240mila euro.
Fare fin da subito un check up può evitare di commettere errori o farsi trovare impreparati alla consegna dei documenti al consulente fiscale.

La tracciabilità richiesta

A introdurre l’obbligo di tracciabilità è stata la legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 679 e 680, legge 160/2019): per fruire della detrazione Irpef del 19% per gli oneri indicati nell’articolo 15 del Tuir e in altre disposizioni normative, la spese va sostenuta con versamento bancario o postale oppure con uno degli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del Dlgs 241/1997.

Fanno eccezione le spese per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, e gli oneri per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Ssn, in cui valgono le vecchie regole e dunque non c’è bisogno che i pagamenti siano tracciabili.

Il nuovo obbligo, comunque, non modifica in alcun modo i presupposti o i vari adempimenti previsti dalla normativa o specificati nei documenti di prassi.

Gli oneri interessati

Le spese che rientrano nel nuovo obbligo sono quelle incluse nell’articolo 15 del Tuir e tutte quelle oggetto di detraibilità al 19% dall’imposta lorda.

Nel primo caso si tratta per esempio di:
- interessi su mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale (importo massimo detraibile 4.000 euro);
- compensi corrisposti a mediatori immobiliari per l’acquisto dell’abitazione principale (importo massimo detraibile 1.000 euro);
- spese veterinarie (per la parte eccedente 129,11 euro; e dal 2020 fino a 500 euro, anziché 387,34 euro);
- spese funebri (importo massimo detraibile 1.550 euro);
- spese per l’istruzione universitaria (nei limiti stabiliti dal Dm);
- spese di frequenza scolastica (importo massimo detraibile 800 euro);
- spese sostenute dai soggetti sordomuti per i servizi di interpretariato;
- premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o invalidità permanente superiore al 5%, per contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001 (530 euro, o 750 euro per i premi assicurativi di rischio morte per disabili gravi);
- erogazioni liberali a favore di enti del settore culturale e artistico;
- erogazioni liberali a favore di enti del settore dello spettacolo (entro il 2% del reddito complessivo Irpef);
- erogazioni liberali a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (importo massimo detraibile 1.500 euro);
- spese per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni (importo massimo detraibile 210 euro);
- spese per i canoni di locazione degli universitari “fuori sede” (importo massimo detraibile 2.633 euro);
- spese per le badanti delle persone non autosufficienti (importo massimo detraibile 2.100 euro);
- spese per l’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico (importo massimo detraibile 250 euro).

Tra gli altri oneri inclusi, fuori dall’articolo 15 del Tuir, ci sono:
- spese per asili nido (articolo 1, comma 335, legge 266/2005; importo massimo detraibile 632 euro);
- erogazioni liberali a favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari (articolo 138, comma 14, legge 388/2000; importo massimo detraibile 30% del reddito complessivo);
- detrazione per l’affitto di terreni agricoli ai giovani (articolo 16, comma 1-quinquies. 1, Tuir; importo massimo detraibile 1.200 euro).

I documenti da conservare

Il contribuente può dimostrare l’utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile tramite ricevuta cartacea del bancomat relativa alla transazione, estratto conto, copia del bollettino postale o del Mav e dei pagamenti con PagoPa, oppure con i sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del Dlgs 241/1997 (che comprende le carte di debito, di credito e prepagate, gli assegni bancari e circolari e gli «altri sistemi di pagamento»).

Come confermato nella risposta a interpello 484/2020, l’articolo 23 è da intendersi come formulazione esplicativa e non esaustiva. Considerato, inoltre, che il decreto di attuazione previsto da tale articolo non è mai stato emanato, l’agenzia delle Entrate ritiene validi i chiarimenti già forniti nella risoluzione 108/E/2014. Pertanto, sono idonei tutti i mezzi di pagamento che garantiscono la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’amministrazione finanziaria.

A tal proposito si segnala che vi sono alcune particolarità per i pagamenti effettuati tramite applicazione su smartphone (si vedano le schede). In ogni caso, in mancanza della citata documentazione, l’utilizzo del mezzo tracciabile può essere provato se è indicato nella fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale relativo alla spesa sostenuta.

I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

1 -Piattaforma per lo scambio di beni e servizi

Risposta n. 180/2020
Il circuito cui si possono iscrivere imprese, professionisti e consumatori finali consente di acquistare e vendere beni e servizi attraverso lo strumento dello scambio e con compensazione dei debiti e dei crediti che sorgono a seguito delle diverse operazioni tra gli iscritti.
Poiché il circuito di credito commerciale non utilizza carte di debito, di credito, assegni bancari né i sistemi di pagamento elencati nell’articolo 23 del Dlgs 241/1997, non rispetta i requisiti di tracciabilità previsti dal comma 679, articolo 1, della legge di Bilancio 2020.
Quindi le operazioni effettuate utilizzando la relativa piattaforma non possono fruire della detrazione del 19% dall’Irpef.

2 - App di pagamento
Risposta n. 230/2020
Un’applicazione installata sullo smartphone, previa iscrizione e associazione al conto corrente bancario dell’utente, permette di effettuare transazioni senza carta di credito o di debito presso i negozi convenzionati. Il servizio e la piattaforma sono gestiti da un istituto di moneta elettronica autorizzato.
Posto che è possibile individuare i soggetti che prelevano il denaro o a cui viene accreditato, il sistema è idoneo ad assicurare l’accesso alla detrazione del 19%.
Il contribuente deve conservare l’estratto del conto corrente della banca collegato all’account e la copia della ricevuta del pagamento da scaricare dall’app, oppure solo l’estratto conto bancario se è completo delle informazioni sul beneficiario del pagamento.

3 -Conto cointestato e carta di credito del coniuge
Risposta n. 431/2020
Sul conto corrente cointestato a entrambi i coniugi, a firme disgiunte, è emessa una sola carta di credito intestata al marito. Anche le spese riferite alla moglie - e oggetto di detrazione fiscale al 19% - sono pagate con la carta di credito del marito.
La spesa può considerarsi sostenuta dal contribuente al quale è intestato il documento fiscale (fattura, ricevuta, ecc.). Non rileva l’esecutore materiale del pagamento, che può essere regolato nei rapporti interni tra le parti, a patto che vi sia corrispondenza tra l’onere detraibile per il contribuente e il pagamento effettuato da un altro soggetto, e che l'onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario il documento di spesa (come nel caso in esame).

4 - Carta bancomat del figlio
Risposta n. 484/2020
Il pagamento di una spesa è avvenuto usando il bancomat del figlio ed è dimostrabile dal relativo estratto conto bancario.
Il genitore ha restituito in contanti l’intera somma al figlio ed è in possesso della fattura a lui intestata, in cui è anche indicata la modalità di pagamento.
Ai fini della dimostrazione della tracciabilità, il contribuente è in possesso della copia dell’estratto conto, ma era sufficiente anche l’indicazione in fattura del mezzo di pagamento tracciabile o anche la copia della ricevuta bancomat.
Ai fini dell’effettivo sostenimento della spesa, per l’agenzia delle Entrate è sufficiente la dichiarazione del contribuente che riferisce di aver rimborsato in contanti la spesa al figlio.

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