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Sì alle detrazioni per il rifacimento del bagno in edilizia libera

In merito ai titoli abilitativi necessari ogni regione può decidere di non richiedere la Cila per interventi che potenzialmente ricadono dell’ambito della sua applicazione

di Silvio Rivetti

La domanda

Sovente, specialmente per i vecchi fabbricati, si rende necessario procedere con degli interventi edilizi nel bagno interno all’abitazione, generalmente le opere previste consistono nel rifare (demolire e ricostruire) pavimenti, rivestimenti, sostituire i sanitari e rifare l’impianto idraulico limitatamente alle condotte di adduzione e scarico poste all’interno del bagno medesimo. Per tali interventi generalmente la proprietà provvederà a richiedere le detrazioni fiscali. Stante la situazione di cui sopra, gli interventi menzionati, nel loro complesso, ricadono nell’edilizia libera come previsto dal Dpr 380 e dal glossario dell'edilizia libera del 2 marzo 2018 ? Oppure gli stessi interventi (proprio perché riguardano il bagno nel suo complesso con piastrellatura, sanitari e impianti) sono da ritenersi soggetti a Cila? Se edilizia libera si può accedere alle detrazioni fiscali ?
P. B. TO

Dal punto di vista fiscale, l’agenzia delle Entrate non precisa se l’intervento descritto nel quesito esiga la Cila o ricada nell’edilizia libera, limitandosi a rilevare che la spettanza delle detrazioni fiscali connesse ai lavori in questione è condizionata dal corretto rilascio ed esibizione del titolo abilitativo edilizio, solo se previsto dalla normativa vigente: normativa che è individuata nel Dlgs 222/2016 di riordino della materia, e nel decreto 2 marzo 2018 del ministero delle Infrastrutture e Trasporti, cui è allegato il glossario unico delle principali opere realizzabili in edilizia libera (si veda la risposta delle Entrate pubblicata sulla rivista telematica FiscoOggi del 12 aprile 2021). Per quanto il glossario citato indica i lavori di riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento, sostituzione e integrazione degli apparecchi sanitari e degli scarichi degli impianti igienici e idro-sanitari come ricadenti nell’edilizia libera, tuttavia è rappresentabile che il rifacimento strutturale del bagno, con smantellamento del preesistente e integrale sostituzione di piastrellatura e sanitari, unitamente al rifacimento delle condutture e degli scarichi che compongono l’impianto idraulico al servizio del bagno stesso, costituisca intervento di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3 comma 1 lettera b) e all’articolo 6-bis Dpr 380/2001, Testo Unico dell’edilizia, Tue; perché intervento volto, mediante tali modifiche, a realizzare e ad integrare i servizi igienico-sanitari. Per gli interventi di manutenzione straordinaria, la Tabella A allegata al Dlgs 222/2016, Sezione II Edilizia, richiede la Cila: salvo che le Regioni non abbia deliberato di estendere la disciplina dell’edilizia libera anche ad interventi potenzialmente ricadenti nell’ambito di applicazione della Cila stessa. Quanto alla conferma, indiretta, che tali opere ricadono nella manutenzione straordinaria, depone il fatto che ad esse è considerata applicabile la detrazione del 50% a titolo di recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’articolo 16-bis Dpr 917/1986, Tuir, laddove poste in essere all’interno della singola unità abitativa: rientrando nell’elenco (esemplificativo) delle opere agevolabili nelle abitazioni appositamente predisposto dall’agenzia delle Entrate e consultabile nella guida «Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali» pubblicata sul sito internet istituzionale dell’agenzia stessa (ove si precisa che la sostituzione degli apparecchi sanitari è detraibile se correlata e integrata a interventi maggiori per i quali spetta l’agevolazione: quale l’intervento, evidentemente, di rifacimento complessivo del bagno e dei suoi impianti). In conclusione, vista la competenza regionale in ambito urbanistico sopra accennata, è opportuna la verifica presso il Comune di riferimento del titolo abilitativo richiesto (se richiesto); dovendosi precisare che anche gli interventi in edilizia libera possono accedere alle detrazioni fiscali previste dall’ordinamento.

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